Giudizio intentato dal possessore per l'accertamento dell'avvenuta usucapione – Cass. n. 39917/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - restituzione della cosa - indennità per miglioramenti ed addizioni - in genere - Giudizio intentato dal possessore per l'accertamento dell'avvenuta usucapione - Domanda riconvenzionale di rivendica e restituzione del bene - Successiva domanda del possessore ex art. 1150 c.c. - Proposizione nell'udienza di trattazione - Necessità - Conseguenze.
Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Civ_art_1150, Cod_Civ_art_1158, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_0947