Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Opera professionale - Art. 2233 c.c. - Criteri di determinazione del compenso - Applicabilità agli incarichi attribuiti dal giudice - Esclusione.
L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233
Corte
Cassazione
38249
2021