Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - Regressione della causa al primo giudice - Esclusione.
L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
39170
2021