Autorizzazione al trattamento trasfusionale in occasione di accertamento diagnostico – Cass. n. 604/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - giudice tutelare - Autorizzazione al trattamento trasfusionale in occasione di accertamento diagnostico - Reclamo dei genitori - Effettuazione dell'accertamento senza necessità di trasfusioni - Interesse ad agire - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione del provvedimenti del giudice tutelare, ove quest'ultimo autorizzi i medici a praticare su un minore, contro la volontà di quest'ultimo e dei suoi genitori, testimoni di Geova, le trasfusioni ematiche eventualmente necessarie nel corso di un accertamento diagnostico (nella specie, una biopsia), non sussiste l'interesse dei genitori a reclamare il relativo decreto, qualora l'accertamento risulti nel frattempo eseguito senza il ricorso a trasfusioni, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello in cui è assunta la decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 604 del 11/01/2022 (Rv. 663899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0343, Cod_Civ_art_0344