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Consulenza Tecnica d'Ufficio – Cass. n. 5624/2022

Procedimento civile - comparsa - conclusionale - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità – Condizioni - Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio. 

 

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195