Perdita della capacità processuale di una delle parti – Cass. n. 7076/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Rimessione della causa in decisione - Fallimento di una parte - Dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. - Effetti - Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione - Fondamento.
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7076 del 03/03/2022 (Rv. 664116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_189., Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300
Corte
Cassazione
7076
2022