Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie – Cass. n. 10767/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - udienza - per la precisazione delle conclusioni - impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione – Conseguenze - Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie - Ammissibilità - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.
Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022 (Rv. 664646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
10767
2022