Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi – Cass. n. 15979/2022
Procedimento civile - notificazione - Procura Generale della Corte dei Conti - Notifica del ricorso a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0137