Revoca gratuito patrocinio – Cass. n. 15219/2022
Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Revoca gratuito patrocinio - Opposizione - Legittimazione a contraddire - Agenzia delle Entrate - Esclusione - Ministero della Giustizia - Sussistenza - Evocazione dell'Agenzia - Inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Dovere del giudice di chiamare in causa il Ministero della Giustizia - Sussistenza - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla Agenzia delle entrate ma al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio;
tuttavia, l'evocazione in giudizio della Agenzia delle entrate non comporta l'inammissibilità della opposizione, dovendo il tribunale ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022 (Rv. 665044 - 01)