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Giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti del genitore per il proprio mantenimento – Cass. n. 18451/2022

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - Procedimento per l'accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l'altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell'onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice.

 

Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18451 del 08/06/2022 (Rv. 664969 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103

 

Corte

Cassazione

18451

2022