Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Valutazione di manifesta infondatezza della domanda - Inammissibilità dei motivi di appello - Rilevanza - Esclusione - Valutazione ex post - Necessità.
Nei giudizi di appello relativi ai procedimenti di protezione internazionale, la valutazione della corte territoriale sulla non manifesta infondatezza della domanda, ai fini dell'ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio per i non abbienti, non può coincidere con la verifica dell'ammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., poiché tale verifica non investe il merito ed è compiuta "ex ante", mentre il legislatore ha voluto che la verifica della non manifesta infondatezza della domanda fosse compiuta "ex post", tenuto conto dell'esito dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24928 del 18/08/2022 (Rv. 665576 - 01)
Corte
Cassazione
24928
2022