Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace - Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.
La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_297
Corte
Cassazione
26800
2022