Sentenza straniera di condanna per il pagamento degli alimenti in favore di minori – Cass. n. 25854/2022
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam -Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - convenzioni e trattati internazionali - Sentenza straniera di condanna per il pagamento degli alimenti in favore di minori - Potere di azione del Ministero dell'Interno - Prova della "legitimatio ad causam" - Contenuto - Mancato adempimento - Rilievo d'ufficio - Necessità - Fattispecie.
Il Ministero dell'interno, quale autorità intermediaria ai sensi della convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, quando agisce in giudizio in qualità di sostituto processuale del titolare del credito, ex art. 81 c.p.c., deve provare la sua "legitimatio ad causam" - intesa come prova della specifica investitura proveniente dal soggetto creditore - mediante la produzione in giudizio della richiesta presentata dal titolare del credito, allegando e provando l'identità dell'istante ed anche il conferimento dell'autorizzazione, ove eventualmente prescritta, non potendosi ritenere sufficiente a legittimare la proposizione della domanda giudiziale, la mera designazione del Ministero dell'Interno come organismo abilitato ad esercitare la funzione d'istituzione intermediaria, compiuta dallo Stato ai sensi dell'art. 2, par. 1 della Convenzione, dovendo il giudice del merito, in mancanza di tale prova, sollevare la questione d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che aveva ritenuto che l'onere di contestare specificamente l'assenza di una valida richiesta indirizzata al Ministero da parte dell'avente diritto incombesse al debitore e che la mancata contestazione in primo grado da parte sua, dovesse far ritenere la questione ormai incontestata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25854 del 01/09/2022 (Rv. 665685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0433