Skip to main content

Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione – Cass. n. 27995/2022

Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - Esclusività - Limiti - Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione - Sussistenza - Conseguenze - Pluralità di difensori - Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario - Fondamento.

 

La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022 (Rv. 665699 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_141

 

Corte

Cassazione

27995

2022