Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Cass. n. 25826/2022
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Rispettivi criteri - Fondamento - Fattispecie.
In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione espressa negli atti processuali del Ministero della Salute, così interpretando la volontà del convenuto di voler profittare dell'effetto estintivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022 (Rv. 665645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947