Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 31346/2022
Procedimento civile – notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31346 del 24/10/2022 (Rv. 666053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330