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Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili – Cass. n. 36572/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - alternativa - Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Rigetto della domanda principale e accoglimento della subordinata - Onere dell'attore di impugnazione condizionata dell'accoglimento - Fondamento - Fattispecie.

 

Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022 (Rv. 666258 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2909

 

Corte

Cassazione

36572

2022