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Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito – Cass. n. 6457/2023

Procedimento civile - notificazione - al domicilio reale anziché' a quello eletto - Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.

 

È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6457 del 03/03/2023 (Rv. 667077 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_669 bis, Cod_Proc_Civ_art_669_13

 

Corte

Cassazione

6457

2023