Procedimento civile - termini processuali - sospensione - impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere - Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6456 del 03/03/2023 (Rv. 667104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
6456
2023