Procedimento civile - termini processuali - Sospensione - Emergenza sanitaria da "Covid-19" - Successione delle norme processuali - Sospensione termini processuali - Eccezioni - Interpretazione - Criteri - Fondamento.
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la previsione delle "eccezioni" alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le dette "eccezioni", atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 02)
Corte
Cassazione
5393
2023