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Ampliamento delle ipotesi di eccezione alla sospensione dei termini processuali – Cass. n. 5393/2023

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Epidemia da "Covid- 19" -Art. 83 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla l. n. 70 del 2020 - Ampliamento delle ipotesi di eccezione alla sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Condizioni.

 

In tema di normativa emergenziale di contrasto dell'epidemia da "Covid-19", la modifica dell'art. 83, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito con modifiche in l. n. 27 del 2020) ad opera dell'art. 3, comma 1 lett. a) della l. n. 70 del 2020 (di conversione del d.l. n. 28 del 2020) - che ha esteso le eccezioni alla sospensione dei termini processuali anche "alle cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile" - va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti già sospesa al momento dell'entrata in vigore della citata legge, in forza della antecedente versione della medesima norma.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 03)

 

Corte

Cassazione

5393

2023