Necessità della identità comunanza di "causa petendi" con l'originaria pretesa attorea – Cass. n. 4912/2023
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - in genere - Intervento volontario ex art. 105 c.p.c. - Requisiti del diritto del terzo - Necessità della identità comunanza di "causa petendi" con l'originaria pretesa attorea - Esclusione - Fattispecie.
Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'ammissibilità dell'intervento spiegato da un fornitore di merci nel giudizio intercorrente tra l'appaltatore e il committente per il pagamento del prezzo dell'appalto, comprensivo del costo della fornitura, in quanto volto a rivendicare la titolarità di parte del credito azionato dall'originario attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023 (Rv. 666810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105