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Genitore costituito quale rappresentante legale del figlio nel giudizio di merito – Cass. n. 3286/2023

Procedimento civile - capacità processuale - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Genitore costituito quale rappresentante legale del figlio nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione proposto dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio - Inammissibilità - Ragioni.

 

Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell’ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3286 del 02/02/2023 (Rv. 667207 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_372

 

Corte

Cassazione

3286

2023