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Sospensione dei termini processuali – Cass. n. 3959/2023

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Applicabilità - Conseguenze.

 

La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3959 del 09/02/2023 (Rv. 666737 - 01)

 

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Cassazione

3959

2023