Procedimento civile - udienza per la precisazione delle conclusioni - Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
9456
2023