Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata - Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 (Rv. 667403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
Corte
Cassazione
10483
2023