Domanda di risarcimento del danno – Cass. n. 9390/2023
Procedimento civile - termini processuali - riunione e separazione di causa - Domanda di risarcimento del danno - Instaurazione, da parte del convenuto, di un diverso giudizio nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili - Riunione - Inammissibilità della domanda introduttiva del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9390 del 05/04/2023 (Rv. 667251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_106