Liquidazione del compenso - Domanda di liquidazione del compenso - Ausiliari del giudice - Novero - Art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Fondamento.
In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18797 del 04/07/2023 (Rv. 668396 - 01)