Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056