Principio del contraddittorio - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione.
In tema di fallimento, la tardività dell’opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_702_2