Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all'originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_378