Su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Limitazione all'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale - Esclusione - Riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale - Estensione oggettiva del giudizio - Sussistenza.
In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_032