Procedimento civile - litisconsorzio - necessario Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 02)
Ordine di integrazione del contraddittorio - Mancata ottemperanza - Estinzione del giudizio - Omessa eccezione di parte - Successiva integrazione del contraddittorio - Declaratoria di estinzione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso in cui, nel termine perentorio all'uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l'estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del 05/10/2023 (Rv. 669170 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_307