Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_281_6