Rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092