Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 05/12/2023 (Rv. 669613 - 01)
Mandato alle liti (procura) - in genere - Giudizio di cassazione - Omesso deposito della procura ad litem contestualmente al ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Limiti - Deposito nel fascicolo del controricorrente - Equipollenza - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, l'omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 05/12/2023 (Rv. 669613 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370