Liquidazione del compenso - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell’esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645