Notificazione telematica - Riferibilità al mittente dell'atto inviato a mezzo PEC - Attestazione di conformità - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 01)