Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)
Unicità e infrazionabilità del giudizio di liquidazione del danno - Conseguenze - Specificazione in corso di giudizio d'appello delle singole voci di danno - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345