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Domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-01)

Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_306