Intervento in causa di terzi - volontario - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086-01)
Intervento principale - Domanda autonoma proposta dal terzo interventore - Diritto di difesa riconosciuto alle parti originarie legittimate passive - Contenuto del diritto di difesa - Facoltà di richiedere la concessione di un termine - Preclusioni - Fondamento.
In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024 (Rv. 670086-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_268