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Notificazione - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)

Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307