Controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata.
Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)