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Termini processuali - sospensione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024 (Rv. 670778-01)

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Decorrenza differita al termine della sospensione - Differimento dell’udienza - Necessità - Fondamento - Ordine di rinnovazione della notifica - Nullità.

In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024 (Rv. 670778-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2