Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)
Riqualificazione giuridica della domanda - Limiti - Identità della causa petendi - Necessità -Condizioni - Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata - Sufficienza - Esclusione -Identità del fatto storico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345