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Litisconsorzio - necessario - divisione - divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)

Operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0760, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314, Cod_Proc_Civ_art_102