Skip to main content

Legittimazione (poteri del giudice) - ad processum - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)

Cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Giudizio di cassazione promosso da società estinta per incorporazione - Legittimazione della società incorporante a costituirsi in giudizio in luogo della società estinta - Sussistenza - Necessità per i giudizi introdotti sino al 31 dicembre 2022 di notifcazione del ricorso per intervento alle altre parti - Sussistenza - Omissione - Nullità - Sanatoria - Modalità - Incidenza della nullità non sanata sulla proseguibilità del giudizio di legittimità - Insussistenza - Ragioni.

Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372