Art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito applicativo - Rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti - Necessità - Rilevazione della tardività dell'impugnazione - Sviluppo inatteso - Esclusione - Ragioni.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024 (Rv. 672848-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101