Comunicazioni - nel corso del procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024 (Rv. 673242-01)
Rinvio della prima udienza di comparizione per il caso in cui il giudice non tenga udienza nel giorno fissato dall’attore in citazione - Necessità della comunicazione ai sensi del quinto comma dell'art. 82 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Il rinvio della prima udienza di comparizione, se dovuto alla circostanza che nel giorno fissato dall'attore con la citazione il giudice designato non tiene udienza, non va comunicato alle parti, poiché in tal caso la causa è rinviata al primo giorno utile nel quale il giudice tiene effettivamente udienza e i difensori sono tenuti a prendere autonoma conoscenza del differimento (mediante accesso in cancelleria o telematico), dovendosi imputare la previsione di una comunicazione - al comma 5 dell'art. 82 disp. att. c.p.c. - ad un difetto di coordinamento tra il testo della norma introdotto dall'art. 7 della l. n. 353 del 1990 e quello previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024 (Rv. 673242-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082