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Capacita' processuale - Legitimatio ad processum - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-03)

Acquisto della maggiore età della parte rappresentata dal genitore nel corso del processo - Contestuale nomina del genitore quale amministratore di sostegno - Conservazione della legitimatio ad processum in capo al genitore - Sussistenza - Effetti - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_083